Die Bestimmungen der im Artikel 1 angeführten Ordnung sowie des vorliegenden Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind.
Le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all’articolo 1 e nella presente Convenzione, non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i belligeranti facciano tutti parte della Convenzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.