Falls einer der hohen vertragschliessenden Teile diese Übereinkunft kündigen sollte, würde die Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die Regierung der Niederlande ergehenden und von dieser allen andern Vertragsmächten unverzüglich mitzuteilenden Benachrichtigung wirksam werden.
Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die gekündigt hat.
Ove una delle Potenze contraenti denunziasse la presente Convenzione, questa denunzia non sortirà il suo effetto se non dopo un anno dal giorno in cui la notificazione sia stata fatta per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, e da questo subito trasmessa a tutti gli altri Stati contraenti.
La denunzia stessa non sarà efficace se non in confronto della Potenza che l’avrà notificata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.