Soweit in Artikel 3 nichts anderes bestimmt ist, verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, alle gelagerten Anti-Personenminen, die sich in seinem Eigentum oder Besitz oder unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden, so bald wie möglich, spätestens jedoch vier Jahre, nachdem dieses Übereinkommen für den betreffenden Vertragsstaat in Kraft getreten ist, zu vernichten oder ihre Vernichtung sicherzustellen.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 3, ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutti gli stock di mine antiuomo di cui è proprietario o detentore o che sottostanno alla sua giurisdizione o al suo controllo, o a sorvegliare la loro distruzione, non appena possibile, e al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.