1. Ciascuna Alta Parte contraente chiede alle sue forze armate e alle autorità e servizi competenti di allestire le istruzioni e le modalità operative volute e di vigilare affinché i loro membri e il loro personale ricevano una formazione conforme alle disposizioni pertinenti del presente Protocollo.
2. Le Alte Parti contraenti s’impegnano a consultarsi e a collaborare tra di loro a livello bilaterale, mediante il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o secondo altre procedure internazionali idonee, allo scopo di risolvere qualsiasi problema che possa sorgere a proposito dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.