Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Vertrags vorschlagen. Änderungen treten für jeden sie annehmenden Vertragsstaat mit ihrer Annahme durch eine Mehrheit der Vertragsstaaten in Kraft und danach für jeden weiteren Vertragsstaat mit ihrer Annahme durch diesen.
Ciascuna Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato partecipe che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi del Trattato e, successivamente, per ciascuno degli altri Stati partecipi, alla data cui questo Stato li avrà accettati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.