1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, jenseits der äusseren Begrenzung einer Zone des Meeresbodens, wie sie in Artikel Il definiert ist, weder Kernwaffen noch sonstige Arten von Massenvernichtungswaffen noch Bauten, Abschussrampen oder sonstige eigens für die Lagerung, Erprobung oder Verwendung derartiger Waffen vorgesehene Einrichtungen auf dem Meeresboden und im Meeresuntergrund einzubauen oder anzubringen.
2. Die Verpflichtungen aus Absatz 1 dieses Artikels gelten auch für die in dem gleichen Absatz angeführte Zone des Meeresbodens, innerhalb dieser Zone jedoch nicht für den Küstenstaat und den Meeresgrund unter seinen Territorialgewässern.
3. Die Vertragsstaaten werden einen Staat weder unterstützen noch ermutigen, noch veranlassen, in Absatz 1 dieses Artikels angeführte Tätigkeiten auszuüben, und werden sich auch nicht anderweitig an solchen Handlungen beteiligen.
1. Gli Stati partecipi del presente Trattato s’impegnano a non installare o collocare sul fondo dei mari e degli oceani o nel loro sottosuolo, oltre il limite esterno della zona del fondo dei mari definita nell’articolo II, nessuna arma nucleare o altro tipo d’arma di distruzione di massa, né alcuna costruzione, installazione di lancio o altra installazione esplicitamente concepita per lo stoccaggio, la sperimentazione o l’uso di tali armi.
2. Gli impegni enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo s’applicano parimente alla zona del fondo dei mari menzionata nel detto paragrafo; se si tratta soltanto dell’interno di detta zona, essi non s’applicano né allo Stato rivierasco né al fondo marino sotto le acque territoriali.
3. Gli Stati partecipi del presente Trattato s’impegnano a non aiutare, incoraggiare o incitare alcuno Stato a compiere le attività menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo né a partecipare altrimenti a simili atti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.