Jede Partei trägt die mit der Umsetzung dieses Abkommens verbundenen Kosten ihrer jeweiligen Streitkräfte. Die Kostentragungspflicht für die medizinische Versorgung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 2.
Ciascuna Parte assume i costi delle proprie Forze armate connessi con l’attuazione del presente Accordo. L’obbligo di assumere i costi per l’assistenza sanitaria si fonda sull’articolo 11 capoverso 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.