Die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien soll die folgenden Formen annehmen können:
Die Parteien können innerhalb der in Artikel 2 erwähnten Bereiche und über separate Vereinbarungen zu diesem Abkommen weitere Kooperationsformen festlegen.
Die Parteien können auf der Grundlage dieses Abkommens Jahrespläne für die militärische Kooperation entwickeln.
Ein solcher Plan soll Titel, Örtlichkeit, Zeitrahmen und Teilnehmerzahl ebenso wie die Form der Durchführung enthalten.
Bei den Aktivitäten, die auf der Grundlage dieses Abkommens stattfinden, soll das Stationierungsabkommen des Programms Partnerschaft für den Frieden angewandt werden, sobald dieses von der Schweiz ratifiziert ist.
La cooperazione tra le Parti sarà realizzata come segue:
Le Parti possono definire altre forme di cooperazione nei settori citati nell’articolo 2 del presente accordo in convenzioni separate sulla base del presente accordo.
In base al presente accordo, le Parti possono elaborare piani annuali di cooperazione militare.
Tali piani dovranno includere la designazione, il luogo e la data della manifestazione, il numero di partecipanti come pure la forma di attuazione della medesima.
Alle attività svolte nell’ambito del presente accordo si applicheranno le disposizioni dello Statuto delle truppe del Partenariato per la pace, non appena tale Statuto sarà ratificato dalla Svizzera.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.