1. Die Parteien verpflichten sich, keine im Rahmen der Umsetzung dieses Abkommens erhaltenen Information ohne vorherige schriftliche Zustimmung der herausgebenden Partei gegenüber Dritten offenzulegen oder zum Schaden der herausgebenden Partei zu verwenden.
2. Für Aktivitäten im Rahmen dieses Abkommens können die Parteien klassifizierte Informationen austauschen:
3. Die Partei, die solche Informationen erhält, hat diese zu schützen und gemäss der ihrem Staatsgebiet geltenden Gesetzgebung zu behandeln.
4. Die Übermittlung solcher Informationen zwischen den Parteien wird schriftlich festgehalten und die Datenträger werden mit dem entsprechenden Schutzvermerk bezeichnet sowie registriert.
5. Der Zutritt von Vertretern der entsendenden Partei zu militärischen Objekten wird im Rahmen der auf dem Staatsgebiet der empfangenden Partei geltenden Gesetzgebung gewährt.
1. Le Parti contraenti si impegnano a non rendere nota a terzi, senza l’accordo preliminare scritto dell’altra Parte contraente che l’ha messa a disposizione, nessuna informazione ottenuta nel quadro dell’attuazione del presente Accordo e a non utilizzare nessuna di dette informazioni ai danni dell’altra Parte contraente che l’ha messa a disposizione.
2. Per attività svolte nel quadro del presente Accordo le Parti contraenti possono scambiarsi informazioni classificate sino al livello:
3. La Parte contraente che riceve informazioni classificate protegge e tratta quest’ultime conformemente alla legislazione vigente sul suo territorio.
4. La trasmissione di simili informazioni tra le Parti contraenti è messa a verbale e i supporti di dati sono contrassegnati con la menzione del pertinente livello di protezione nonché registrati.
5. L’accesso da parte di rappresentanti della Parte d’invio a costruzioni e ad aree militari della Parte ricevente è assicurato sulla base della legislazione vigente sul territorio della Parte ricevente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.