1. Die Parteien tragen die eigenen Kosten, die aufgrund von Aktivitäten nach diesem Abkommen entstehen, selbst, sofern nichts anderes vereinbart ist.
2. Die Kosten für offizielle gesellschaftliche Anlässe werden von der empfangenden Partei getragen, sofern nichts anderes vereinbart ist.
3. Die Parteien sind an keine Verpflichtungen, einschliesslich der Kostenerstattung, gebunden, die nicht durch dieses Abkommen oder andere Vereinbarungen geregelt sind, die von den autorisierten Behörden der Parteien nach Artikel 6 Absatz 2 geschlossen wurden.
1. Sempre che non sia convenuto diversamente, le Parti contraenti assumono i propri costi risultanti da attività connesse con l’attuazione del presente Accordo.
2. Sempre che non sia convenuto diversamente, i costi per manifestazioni di carattere ufficiale e di rappresentanza sono assunti dalla Parte ricevente.
3. Le Parti contraenti non sono vincolate unicamente a obblighi che non siano fondati sul presente Accordo o su accordi conclusi tra le autorità competenti delle Parti contraenti conformemente all’articolo 6 capoverso 2, anche per quanto concerne il rimborso delle spese.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.