1. Der Es ist für die Flugtauglichkeit seiner Flugzeuge sowie für den guten Unterhalt- oder technischen Zustand seiner Fahrzeuge selbst verantwortlich.
2. Ist ein Flug- oder Fahrzeug eines Es an einem Zwischenfall oder Unfall beteiligt, hat er diesen Zwischenfall oder Unfall unverzüglich dem As zu melden. Hierfür bestimmt der As für jede Aktivität im Rahmen dieses Abkommens eine Ansprechstelle.
3. Die zuständigen Behörden des Es haben das Recht, im Zusammenhang mit einem Zwischenfall oder Unfall eines seiner Flug- oder Fahrzeuge eine technische Untersuchung auf dem Territorium des As zu beantragen. Technische Untersuchungen sind gemäss den Gesetzen und Richtlinien des As durchzuführen.
4. Technische Untersuchungen im As werden durchgeführt:
5. Vertreter des Es können an Untersuchungen gemäss Absatz 4 Buchstabe a dieses Artikels teilnehmen.
6. Im Fall von Absatz 4 Buchstabe a dieses Artikels sind die Vertreter des Es unter der Führung der leitenden Untersuchungsbehörde des As befugt:
7. Sofern im Rahmen der technischen Untersuchungen eines Unfalls oder Zwischenfalls in irgendeiner Form klassifizierte Informationen betroffen sind, wenden die Parteien die Bestimmungen der Sicherheitsabkommen gemäss Artikel XV dieses Abkommens an.
8. Der Es trägt die Kosten seiner Teilnahme an solchen Untersuchungen.
1. Lo SI è responsabile della navigabilità dei propri aeromobili nonché del buono stato di manutenzione e dell’adeguato stato tecnico dei propri veicoli.
2. Se un aeromobile o un veicolo dello SI è coinvolto in un evento o un incidente, lo SI ne dà immediata comunicazione allo SR. A tal fine, lo SR designa un interlocutore per ogni attività ai sensi del presente Accordo.
3. Le pertinenti autorità dello SI hanno il diritto di richiedere lo svolgimento di indagini tecniche sul territorio dello SR in relazione a un evento o un incidente nel quale è coinvolto un aeromobile o un veicolo militare dello SI. Le indagini tecniche sono svolte in conformità con le leggi e le prescrizioni nazionali dello SR.
4. Le indagini tecniche sul territorio dello SR possono essere svolte:
5. Rappresentanti dello SI possono partecipare alle indagini di cui al paragrafo 4 lettera a.
6. Nel caso previsto dal paragrafo 4 lettera a i rappresentanti dello SI, sotto la direzione delle autorità dello SR che conducono le indagini, sono autorizzati a:
7. Qualora delle informazioni classificate fossero incluse in qualsivoglia maniera nel quadro di indagini tecniche susseguenti a un evento o a un incidente, le Parti contraenti applicano le disposizioni degli accordi in materia di sicurezza menzionati all’articolo XV.
8. Lo SI assume tutti i costi derivanti dalla sua partecipazione alle indagini.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.