1. Jede Partei ist für ihre eigenen Überflug- und Landegenehmigungen verantwortlich.
2. Den vom ES verwendeten Flugzeugen und Fahrzeugen wird für die Vorbereitung, die Durchführung und die Unterstützung der Übungs-, Ausbildungs- und Schulungsvorhaben der Zugang zum Luftraum, zu den Flugplätzen und öffentlichen Strassen des AS gewährt.
1. Ogni Parte è responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni di sorvolo e di atterraggio necessarie.
2. Per la preparazione, l’esecuzione e il supporto di progetti relativi a esercitazioni, all’addestramento e all’istruzione, agli aeromobili e ai veicoli impiegati dallo SI è garantito l’accesso allo spazio aereo, agli aerodromi e alle strade pubbliche dello SR.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.