Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,
di seguito denominati rispettivamente «Parte svizzera» e «Parte francese», e congiuntamente «le Parti contraenti»,
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- visti la Convenzione del 19 giugno 19951 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze («Statuto delle truppe del PPP») e il suo Protocollo addizionale del 19 giugno 19952 («Protocollo addizionale relativo allo statuto delle truppe del PPP»), volti a permettere l’applicazione delle disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1951 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze («Statuto delle truppe della NATO»);
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- visti la Convenzione del 9 settembre 19663 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale, le successive modifiche e il suo Protocollo addizionale («Convenzione del 1966»);
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- visto l’Accordo del 16 agosto 20064 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate («Accordo sulle informazioni classificate»);
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- visto l’Accordo del 25 febbraio 2015 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sull’instaurazione di una zona transfrontaliera di allenamento tra la Francia e la Svizzera (non tradotto in italiano);
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- mossi dalla volontà di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite5, al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo;
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- animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul riguardo reciproco, sullo spirito di buon vicinato e sulla considerazione degli interessi della Confederazione Svizzera e della Repubblica Francese;
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- tenendo conto dell’esigenza di rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità in Europa;
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- considerando che la cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare costituisce un elemento fondamentale di sicurezza e stabilità,
hanno convenuto quanto segue: