1. Zur Vorbereitung, Durchführung und Unterstützung des Übungs-, Ausbildungs- oder Schulungsvorhabens gewährt der AS dem Personal sowie den Flug- und Fahrzeugen des ES Zugang zu seinem Luftraum sowie zu den auf seinem Staatsgebiet liegenden Flugplätzen und öffentlichen Strassen.
2. Jede Partei ist für ihre eigenen Überflug- und Landegenehmigungen verantwortlich.
1. Al personale delle forze armate, agli aeromobili e ai veicoli dello SI è garantito, per la preparazione, l’esecuzione e il supporto di progetti relativi a esercitazioni, all’addestramento o all’istruzione, l’accesso allo spazio aereo, agli aerodromi e alle strade pubbliche dello SR conformemente alla sua legislazione.
2. Ogni Parte è responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni di sorvolo e di atterraggio necessarie.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.