Den für die Vorbereitung und Durchführung von gemeinsamen Ausbildungsvorhaben nach dieser Vereinbarung benötigten Luftfahrzeugen der Parteien steht die Benutzung des Luftraumes sowie der Flugplätze des Aufnahmestaates nach Massgabe des Artikels 6 Absatz 2 offen.
Gli aeromobili delle Parti necessari per la preparazione e la realizzazione di progetti di istruzione comuni ai sensi del presente Accordo possono utilizzare lo spazio aereo e gli aerodromi dello Stato ricevente in conformità all’articolo 6 paragrafo 2.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.