1. Die Mitglieder einer Truppe tragen in der Regel Uniform. Vorbehältlich gegenteiliger Vereinbarungen zwischen den Behörden des Entsende- und des Aufnahmestaates gelten für das Tragen von Zivilkleidung die gleichen Bedingungen wie für Mitglieder der Truppen des Aufnahmestaates. Ordnungsmässig zusammengesetzte Einheiten oder Verbände einer Truppe tragen beim Überschreiten der Grenze Uniform.
2. Dienstfahrzeuge einer Truppe oder eines zivilen Gefolges führen ausser ihrer Kennummer ein deutliches Staatszugehörigkeitszeichen.
1. I membri di una forza armata di norma indossano l’uniforme. Fatta salva ogni intesa contraria fra le autorità dello Stato d’invio e dello Stato ricevente, gli abiti borghesi sono indossati alle stesse condizioni di quelle delle forze armate degli Stati riceventi. Le unità di formazioni militari regolarmente costituite da una forza armata devono presentarsi in divisa alle frontiere che esse varcano.
2. I veicoli di una forza o di un elemento civile immatricolati nell’esercito, portano, oltre al loro numero di matricola, un contrassegno distinto della loro nazionalità.
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