1. Jede Vertragspartei vergewissert sich der fachlichen Befähigung der Personen, die berufsmässig Tiere ruhig stellen, betäuben und schlachten.
2. Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass die für das Ruhigstellen und Betäuben der Tiere erforderlichen Instrumente, Apparate oder Vorrichtungen den Anforderungen des Übereinkommens entsprechen.
1. Ciascuna Parte contraente deve accertarsi delle capacità professionali delle persone addette all’immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali.
2. Ciascuna Parte contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.