Die Tiere sind, wenn nötig, unmittelbar vor dem Schlachten ruhigzustellen und, abgesehen von den in Artikel 17 vorgesehenen Ausnahmen, nach geeigneten Verfahren zu betäuben.
Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall’articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.