Für Rentiere kann jede Vertragspartei Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Kapitels zulassen.
Ciascuna delle Parti contraenti può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al capitolo II della presente Convenzione per quanto riguarda le renne.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.