Zucht‑ und Lieferbetriebe müssen bei der zuständigen Behörde registriert sein, sofern nicht nach Artikel 21 oder 22 eine Ausnahmebewilligung erteilt ist. Solche registrierten Betriebe müssen die Anforderungen des Artikels 5 erfüllen.
Gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti fornitori devono essere registrati presso l’autorità responsabile, con riserva di una dispensa accordata ai sensi dell’articolo 21 o 22. Tali stabilimenti registrati devono soddisfare le condizioni enunciate dall’articolo 5.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.