(1) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der fünfzehnten Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunde beim Verwahrer in Kraft.
(2) Für jeden Staat oder jede Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, die dieses Übereinkommen nach der Hinterlegung der fünfzehnten Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunde ratifizieren, annehmen, genehmigen oder ihm beitreten, tritt das Übereinkommen am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungsoder Beitrittsurkunde durch den Staat oder die Organisation in Kraft.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui sarà depositato il quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Per ogni Stato od organizzazione d’integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detto Stato o di detta organizzazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.