1. Ogni Accordo avrà per scopo quello di ripristinare una data specie in uno stato di conservazione favorevole, o di mantenervela. Ogni Accordo dovrebbe contemplare questi due aspetti, della conservazione e della gestione della specie migratrice in questione, che permettono di conseguire lo scopo anzidetto.
2. Ogni Accordo dovrebbe comprendere l’intera area di ripartizione della specie migratrice della quale trattisi, ed esser aperto all’adesione di tutti gli Stati dell’area di ripartizione di tale specie, siano essi, o no, Parti contraenti della presente Convenzione.
3. Un Accordo dovrebbe, ogni qual volta sia possibile, vertere su più specie migratrici.
4. Ogni Accordo dovrebbe:
- a)
- denominare con precisione la specie migratrice che n’è l’oggetto;
- b)
- descrivere l’area di ripartizione e l’itinerario migratorio di tale specie;
- c)
- prevedere che ogni Parte contraente designi l’autorità nazionale preposta all’applicazione dell’Accordo;
- d)
- istituire, se necessario, i meccanismi istituzionali opportuni, per agevolare l’applicazione dell’Accordo, sorvegliarne l’efficacia ed allestire rapporti destinati alla Conferenza delle Parti contraenti;
- e)
- prevedere procedure ai fini della composizione di controversie che potessero insorgere tra le Parti contraenti dell’Accordo;
- f)
- per qualunque specie migratrice dell’ordine dei Cetacei vietare, come minimo, qualsiasi prelievo che non sia consentito da altri accordi multilaterali, e prevedere che possano aderire all’Accordo Stati che non siano Stati dell’area di ripartizione della specie migratrice della quale trattasi.
5. Per quanto possibile ed opportuno ogni Accordo dovrebbe anche prevedere, segnatamente:
- a)
- esami periodici dello stato di conservazione della specie migratrice della quale trattasi, nonché l’individuazione dei fattori che possano nuocere a tale stato;
- b)
- piani coordinati di conservazione e di gestione;
- c)
- lavori di ricerca nel campo dell’ecologia e della dinamica demografica della specie migratrice in questione, con particolare attenzione al fenomeno migratorio;
- d)
- scambi d’informazioni sulla specie migratrice in questione; segnatamente scambio di risultati della ricerca scientifica, nonché scambio di statistiche pertinenti alla specie;
- e)
- conservazione ed eventualmente ripristino degli habitat che siano importanti ai fini del mantenimento di uno stato favorevole di conservazione e protezione di tali habitat da fattori di disturbo, compresi il controllo severo dell’introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice in questione e il controllo delle specie già introdotte;
- f)
- mantenimento di una rete di habitat adeguati alla specie migratrice e distribuiti congruamente lungo la rotta migratoria;
- g)
- ove sia auspicabile, istituzione di nuovi habitat favorevoli alla specie migratrice, o anche reintroduzione della specie stessa in habitat favorevoli;
- h)
- nella misura massima possibile, eliminazione delle attività e degli ostacoli che impediscano o intralcino la migrazione o, in difetto, adozione di provvedimenti che compensino gli effetti delle attività stesse e degli ostacoli;
- i)
- prevenzione, riduzione, controllo dell’immissione, nell’habitat della specie migratrice in questione, di sostanze nocive alla specie;
- j)
- misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un’azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata;
- k)
- istituzione di procedure per interventi coordinati, intesi a reprimere i prelievi illeciti;
- 1)
- scambio d’informazioni su minacce che pesino seriamente sulla specie migratrice in questione;
- m)
- procedure urgenti che permettano di rafforzare notevolmente e rapidamente i provvedimenti conservativi, qualora lo stato di conservazione della specie migratrice in questione risultasse seriamente leso;
- n)
- provvedimenti intesi ad informare il vasto pubblico circa contenuti e scopi dell’Accordo.