Dieses Übereinkommen tritt drei Monate nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations‑, Annahme‑ oder Beitrittsurkunde in Kraft, jedoch nur für die Staaten, die bis zu diesem Tag ihre Ratifikations‑, Annahme‑ oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben. Für jeden anderen Staat tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations‑, Annahme‑ oder Beitrittsurkunde in Kraft.
La presente Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratificazione, accettazione o adesione ma soltanto riguardo agli Stati che avranno depositato i propri strumenti rispettivi di ratificazione, accettazione o adesione à questa data o anteriormente. Per ogni altro Stato, essa entra in vigore 3 mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione, accettazione o adesione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.