Dieses Übereinkommen tritt drei Monate nach Hinterlegung der zwanzigsten Urkunde nach Artikel 26 in Kraft, jedoch nur für die zwanzig Staaten oder Hoheitsgebiete, die ihre Urkunden so hinterlegt haben. Für jeden anderen Staat oder jedes andere Hoheitsgebiet tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner Urkunde in Kraft.
La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di cui all’articolo 26, ma solamente nei confronti dei venti Stati o territori che avranno depositato il loro strumento. Essa entra in vigore per ogni altro Stato o territorio tre mesi dopo la data in cui quest’ultimo avrà depositato il suo strumento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.