Die Anerkennung eines Koproduktionsgesuchs durch die zuständigen Behörden beider Vertragsparteien verpflichtet keine dieser Parteien zur Erteilung einer Vorführgenehmigung für diese Koproduktion.
L’approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorità competenti di entrambe le Parti contraenti non vincola alcuna di esse ad accordare l’autorizzazione allo sfruttamento commerciale di tale coproduzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.