1 Die an der Gemeinschaftsproduktion beteiligten Staaten müssen in den in Gemeinschaftsproduktion hergestellten Kinofilmen genannt werden.
2 Die Namen dieser Staaten müssen im Vorspann und in der gesamten Werbung sowie bei der Vorführung der Kinofilme deutlich angegeben werden.
1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono essere presentate con l’indicazione dei Paesi coproduttori.
2 Questa indicazione deve figurare chiaramente nei titoli di testa e di coda, nella pubblicità e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche e al momento della loro presentazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.