1 Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.
2 Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der dem Ablauf von sechs Monaten nach Eingang, der Notifikation beim Generalsekretär folgt.
1 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2 La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.