Die Vertragsstaaten, die zusätzlich zu den in Artikel 26 vorgesehenen Beiträgen freiwillige Beiträge zahlen möchten, unterrichten das Komitee umgehend, damit es seine Tätigkeiten entsprechend planen kann.
Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall’articolo 26 informano al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.