Vorbehaltlich des Artikels 3 wird der Beitritt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vollzogen; diese übermittelt jedem Mitglied der Organisation eine entsprechende Notifikation.
Con riserva delle disposizioni previste dall’articolo 3 della presente Convenzione, l’adesione potrà aver luogo mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Governo degli Stati Uniti d’America il quale lo comunicherà a tutti i Membri dell’Organizzazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.