1. Mitglieder der Organisation sind die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens.
2. Die Aufnahme anderer Staaten in die Organisation erfolgt nach dem in Artikel XIII Absatz 4 vorgesehenen Verfahren.
1. Sono membri dell’Organizzazione gli Stati partecipi della presente Convenzione.
2. L’ammissione di altri Stati nell’Organizzazione avviene secondo la procedura prevista all’articolo XIII, paragrafo 4.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.