1. Der Generaldirektor/die Generaldirektorin ist oberste Vollzugsperson der Organisation und verantwortlich für die allgemeine Geschäftsleitung der Organisation, in Übereinstimmung mit den Politiken und Beschlüssen der Review Conference und des Exekutivrats.
2. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit von Paragraph 1 dieses Artikels ist der Generaldirektor/die Generaldirektorin verantwortlich:
1. Il direttore generale è il responsabile esecutivo dell’Organizzazione. È incaricato della direzione degli affari generali dell’Organizzazione, conformemente alle politiche e alle decisioni adottate dal Consiglio di Studio e dal Consiglio d’Amministrazione.
2. Senza pregiudizio della portata generale del capoverso 1 del presente articolo, il direttore generale:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.