1. Diese Vereinbarung kann auf Antrag eines Teilnehmers oder der Organisation überprüft werden. Änderungen treten in Kraft, sobald alle Parteien der Verwahrregierung ihre Zustimmung notifliziert haben.
2. Die Anlagen dieser Vereinbarung können vom Programmdirektorium nach den in diesen Anlagen enthaltenen Änderungsbestimmungen geändert werden.
1. Il presente Accordo può essere emendato a domanda di uno o più Partecipanti oppure a domanda dell’Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore allorché tutte le Parti ne hanno notificato l’accettazione al Governo depositario.
2. Gli allegati del presente Accordo possono essere emendati dal Consiglio direttivo, conformemente ai disposti recati nelle loro clausole di revisione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.