1. Die Regierung eines Nichtmitgliedstaats der Organisation kann beim Rat der Organisation den Beitritt zum Programm beantragen.
2. Das Programmdirektorium beschliesst einstimmig über die Zulässigkeit des Antrags, der dann gegebenenfalls dem Rat vorgelegt wird; dieser beschliesst einstimmig über den Antrag. Das Programmdirektorium legt einstimmig die Bedingungen für die Beteiligung des beitretenden Staates fest.
1. Il Governo di uno Stato impartecipe dell’Organizzazione può presentare al Consiglio della medesima domanda d’adesione al programma.
2. Il Consiglio dell’Organizzazione decide allora all’unanimità circa l’accettazione della domanda, la quale poscia, se del caso, è trattata nel merito dal Consiglio stesso il quale decide di nuovo all’unanimità. Il Consiglio direttivo determina, sempre all’unanimità, le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.