Die Organisation kann auf Beschluss des Rates mit einzelnen oder mehreren Mitgliedstaaten Ergänzungsabkommen zur Durchführung dieser Anlage in Bezug auf diesen Staat oder diese Staaten sowie sonstige Vereinbarungen schliessen, um eine wirksame Tätigkeit der Organisation und den Schutz ihrer Interessen zu gewährleisten.
L’Agenzia, su decisione del Consiglio, può concludere accordi complementari con uno o più Stati membri in vista dell’esecuzione delle disposizioni del presente allegato nei confronti dello Stato o degli Stati membri considerati, come pure altri accordi destinati ad assicurare il buon funzionamento dell’Agenzia e la salvaguardia dei suoi interessi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.