(a) Controllo. Tocca al Comitato esecutivo, istituito giusta il presente articolo, controllare l’esecuzione del Programma.
(b) Composizione. Il Comitato esecutivo verrà costituito in ragione d’un membro designato da ciascuna Parte contraente; ciascuna di queste designerà parimente un supplente che parteciperà al Comitato esecutivo allorché il membro designato fosse impedito.
(c) Responsabilità. Spetta al Comitato esecutivo:
- (1)
- adottare ogni anno all’unanimità il programma di lavoro e, se del caso, il preventivo d’ogni compito, nonché un programma indicativo d’attività e un preventivo per il biennio successivo; il Comitato esecutivo potrà, ove occorra, procedere agli adeguamenti necessari entro il programma di lavoro e il preventivo;
- (2)
- stabilire le regole e normative necessarie all’esecuzione funzionale dei compiti, comprese le disposizioni finanziarie previste nell’articolo 6 del presente Accordo;
- (3)
- assumere le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Accordo e dai suoi Allegati; e
- (4)
- esaminare ogni questione che gli fosse proposta da un Agente esecutivo o da una Parte contraente.
(d) Procedure. Il Comitato esecutivo eseguirà i mandati conformemente alle seguenti procedure:
- (1)
- il Comitato esecutivo eleggerà ogni anno un presidente e uno o più vicepresidenti;
- (2)
- il Comitato esecutivo istituirà gli organi suppletivi e le norme procedurali necessarie ad un funzionamento razionale. Un rappresentante dell’Agenzia ed un rappresentante di ogni Agente esecutivo (operante come tale) saranno facoltati ad assistere consultivamente alle sedute del Comitato esecutivo e degli organi suppletivi;
- (3)
- il Comitato esecutivo si riunirà due volte l’anno in seduta ordinaria; una seduta straordinaria potrà essere convocata a domanda della Parte contraente che possa dimostrarne la necessità;
- (4)
- le sedute del Comitato esecutivo si terranno nei giorni e negli uffici designati dal Comitato;
- (5)
- almeno 28 giorni prima d’ogni seduta del Comitato esecutivo, le Parti contraenti, e tutte le altre persone fisiche o giuridiche autorizzate ad assistere, verranno informate della data, del luogo e del tema della seduta; non sarà necessario avvisarne una persona fisica o giuridica che ne fosse già altrimenti informata, allorché si sia rinunciato alla notificazione formale prima o dopo la seduta;
- (6)
- il quorum per deliberare validamente nelle riunioni del Comitato esecutivo è della metà dei membri più uno (meno ogni restante frazione), premesso che le proposte concernenti un particolare compito richiedano anch’esse tale quorum di membri, o supplenti, designati dai Partecipanti al compito in parola.
(e) Procedura di voto
- (1)
- Il Comitato esecutivo, nell’adottare una decisione o una raccomandazione su un compito particolare, deciderà come segue:
- (i)
- quando l’unanimità è richiesta in virtù del presente Accordo: con l’assenso di tutti i membri o supplenti, designati dai Partecipanti in causa, presenti e votanti;
- (ii)
- quando il presente Accordo non prevede espressamente un modo di voto: a maggioranza dei membri o supplenti, designati dai Partecipanti in causa, presenti e votanti;
- (2)
- in tutti gli altri casi in cui il presente Accordo espressamente prevede che il Comitato esecutivo decida all’unanimità, sarà richiesto l’assenso di ogni membro o supplente presente e votante; circa ogni altra decisione o raccomandazione, per la quale il presente Accordo non preveda espressamente alcun modo di voto, il Comitato esecutivo deciderà alla maggioranza dei membri o supplenti presenti e votanti. Qualora un Governo avesse designato più di una Parte contraente al presente Accordo, tali Parti potranno emettere soltanto un voto in virtù del presente paragrafo;
- (3)
- le decisioni e raccomandazioni, menzionate nei paragrafi 1 e 2 qui innanzi, possono essere prese, fatto salvo l’assenso d’ogni membro o supplente facoltato ad agire in merito, mediante lettera, telex o telegramma, senza convocare alcuna seduta. In tal caso, le decisioni saranno prese sia all’unanimità, sia a maggioranza, come se si trattasse d’una seduta. Il Presidente del Comitato esecutivo si accerterà che tutti i membri vengano informati d’ogni decisione o raccomandazione adottata giusta il presente paragrafo.
(f) Rapporti. Il Comitato esecutivo presenterà all’Agenzia, almeno una volta all’anno, dei rapporti periodici sullo stato d’avanzamento dei lavori oggetto del programma.