Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.42 Wissenschaft und Forschung
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.42 Scienza e ricerca

0.422.101 Protokoll vom 19. März 2018 zum Übereinkommen über den Bau und Betrieb einer Europäischen Freie-Elektronen-Röntgenlaseranlage betreffend den Beitritt der Regierung des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland (mit Erkl.)

0.422.101 Protocollo del 19 marzo 2018 alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (con Dichiarazione)

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Art. 4

Die Regierung des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland stimmt der am 30. November 2009 in Hamburg unterzeichneten Schlussakte der Bevollmächtigtenkonferenz zur Errichtung einer Europäischen Freie-Elektronen-Röntgenlaseranlage zu.

Die zur Unterzeichnung dieses Protokolls zusammengetretene Bevollmächtigtenkonferenz nahm die diesem Protokoll beigefügte Erklärung der Regierung des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland zur Kenntnis.

Art. 4

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord approva le disposizioni contenute nell’Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009.

La Conferenza dei Plenipotenziari, riunitasi per la firma del presente Protocollo, ha preso atto dell’allegata Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Berlino il 19 marzo 2018 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Protocollo nonché ai Governi che diventano Parti contraenti della Convenzione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.