(1) Es wird ein Gemeinsamer Ausschuss eingesetzt.
(2) Der Ausschuss gibt zu folgenden Punkten Stellungnahmen ab:
(3) Zu den in Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Punkten befasst der Vertreter der Gemeinschaft den Ausschuss.
(4) Der Vertreter der Gemeinschaft sorgt für die Koordinierung zwischen der Durchführung dieses Abkommens und den Beschlüssen der Gemeinschaft zur Durchführung von COMETT II.
(5) Der Ausschuss ist für alle Fragen der Verwaltung des Abkommens zuständig und sorgt für dessen ordnungsgemässe Durchführung. Zu diesem Zweck gibt der Ausschuss Empfehlungen ab.
(6) Zur ordnungsgemässen Durchführung des Abkommens tauschen die Vertragsparteien Informationen aus und konsultieren sich auf Antrag einer Partei im Ausschuss.
(7) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
(8) dem Ausschuss gehören Vertreter der Gemeinschaft und Vertreter der Schweiz an.
(9) Der Ausschuss trifft seine Entscheidungen einvernehmlich.
(10) Der Ausschuss tritt auf Antrag einer Vertragspartei nach Massgabe der in der Geschäftsordnung festgelegten Bedingungen zusammen.
1. Viene istituito un comitato misto.
2. Il comitato formula pareri sui punti seguenti:
3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), il rappresentante della Commissione sottopone la questione al comitato.
4. Il rappresentante della Comunità prende le misure necessarie a garantire il coordinamento fra l’attuazione del presente accordo e le decisioni prese dalla Comunità per la realizzazione del programma COMETT II.
5. Il comitato è responsabile di tutte le altre questioni concernenti la gestione del presente accordo e ne garantisce la corretta attuazione. A tal fine esso presenta raccomandazioni.
6. Per una corretta attuazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in seno al comitato.
7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
8. Il comitato è costituito da rappresentanti della Comunità, da un lato, e da rappresentanti della Svizzera, dall’altro.
9. Il comitato agisce con il consenso di entrambe le parti contraenti.
10. Il comitato si riunisce, su richiesta di una parte contraente, in conformità di quanto stabilito nel proprio regolamento interno.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.