Die informatisierten terminologischen Beiträge, die die Vertragsparteien leisten, sollen in allen Punkten den von dem Verwaltungsorgan festgelegten üblichen Anforderungen entsprechen. In bezug auf die Ergebnisse der Verwendung ihrer informatischen oder terminologischen Beiträge übernehmen die Parteien weder eine Garantie noch eine Verpflichtung.
Le prestazioni terminologiche informatizzate che le parti si forniranno reciprocamente risponderanno sotto tutti i punti di vista alle esigenze usuali e a quelle definite dall’organo di gestione. Tuttavia, le parti non assumeranno su di sé alcun onere di garanzia né alcun impegno per quanto concerne i risultati dell’utilizzazione dei loro apporti informatici o terminologici.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.