Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.41 Schule
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.41 Scuola

0.414.7 Europäisches Übereinkommen vom 12. Dezember 1969 über die Fortzahlung von Stipendien an Studierende im Ausland

0.414.7 Accordo europeo del 12 dicembre 1969 sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all'estero

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 5

(1)  Die unter Artikel 2 Buchstabe b fallenden Vertragsparteien übermitteln den Wortlaut dieses Übereinkommens den in ihrem Hoheitsgebiet für Fragen der Stipendiengewährung zuständigen Behörden und legen ihnen nahe, den in Artikel 3 aufgestellten Grundsatz wohlwollend zu prüfen und anzuwenden.

(2)  Die unter Artikel 2 Buchstabe c fallenden Vertragsparteien wenden, soweit für die Gewährung der Stipendien der Staat zuständig ist, Artikel 3, andernfalls Absatz 1 des vorliegenden Artikels an.

Art. 5

1.  Le Parti contraenti comprese nella categoria di cui al capoverso (b) dell’articolo 2 trasmetteranno il testo del presente Accordo alle autorità competenti, sul loro territorio, per le questioni di assegnazione di borse di studio, e le incoraggeranno ad esaminare in modo favorevole il principio enunciato all’articolo 3 al fine della sua applicazione.

2.  Le Parti contraenti comprese nella categoria di cui al capoverso (c) dell’articolo 2 applicheranno le disposizioni dell’articolo 3, nel caso in cui l’assegnazione delle borse di studio sia di competenza dello Stato, e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, negli altri casi.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.