Der Generalsekretär des Europarates hat den anderen Vertragschliessenden die Mitteilungen, die er von jedem der Vertragschliessenden gemäss Artikel 2 erhalten hat, bekanntzugeben und das Ministerkomitee über die Fortschritte in der Anwendung dieser Konvention auf dem laufenden zu halten.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa deve notificare alle altre Parti Contraenti le comunicazioni ricevute da ciascuna di loro in attuazione dell’articolo 2 precedente e tenere informato il Comitato dei Ministri riguardo all’avanzamento realizzato nell’attuazione della presente Convenzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.