Dieses Abkommen tritt am selben Tag ausser Kraft, an dem die Rechte und Pflichten des Königreichs Dänemark oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft, auf die in Artikel 1 Bezug genommen wird, ausser Kraft treten.
Il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessano di esserlo i diritti e gli obblighi del Regno di Danimarca e della Confederazione Svizzera cui fa riferimento l’articolo 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.