2. Werden Beamte der einen Partei in das Hoheitsgebiet der anderen Partei entsandt, so können die zuständigen Behörden diesen Beamten auf der Grundlage einer separaten Vereinbarung Vollzugsaufgaben übertragen, einschliesslich der Kompetenzen der öffentlichen Gewalt. Diese Aufgaben dürfen ausschliesslich unter der Leitung der verantwortlichen Dienststelle und unter Wahrung des nationalen Rechts der Partei ausgeführt werden, auf deren Hoheitsgebiet der Einsatz stattfindet.
2. Nel caso di invio di agenti di una Parte nel territorio dell’altra Parte, le Autorità competenti possono, attraverso uno specifico accordo, affidare loro compiti esecutivi, comprese le competenze di pubblica autorità. Tali compiti potranno essere svolti unicamente sotto la direzione del servizio responsabile e nel rispetto della normativa nazionale della Parte sul cui territorio avviene l’intervento. Le misure adottate dagli agenti che intervengono sono ascritte all’altra Parte.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.