1. Die übermittelnde zuständige Dienststelle und der Empfänger der Daten sind verpflichtet, in einem Protokoll Anlass, Zweck, Inhalt, Empfänger und Zeitpunkt der Datenübermittlung festzuhalten. Übermittlungen im Online-Verfahren sind elektronisch zu protokollieren.
2. Die Protokollaufzeichnungen sind mindestens drei Jahre aufzubewahren.
3. Die Protokolldaten dürfen ausschliesslich zur Kontrolle, ob die massgeblichen Datenschutzvorschriften eingehalten worden sind, verwendet werden.
1. Il servizio competente che trasmette i dati e il destinatario degli stessi sono tenuti a verbalizzare la comunicazione, il destinatario, l’oggetto, il motivo, il contenuto della domanda nonché la data di ogni trasmissione di dati. Le trasmissioni online vanno verbalizzate mediante procedura informatizzata.
2. I verbali devono essere conservati per almeno tre anni.
3. I dati verbalizzati possono essere utilizzati unicamente per verificare se le norme determinanti in materia di protezione dei dati sono state rispettate.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.