Die Vertragsparteien können klassifizierte Informationen untereinander austauschen, sofern sie ein Durchführungsabkommen über den gegenseitigen Austausch und den Schutz klassifizierter Informationen abschliessen.
Le Parti contraenti possono scambiarsi tra loro informazioni classificate, a condizione che abbiano concluso un accordo di esecuzione concernente lo scambio reciproco e la protezione di informazioni classificate.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.