Der elektronische Austausch der Fahrzeug- und Halterdaten zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Republik Österreich erfolgt über die zuständige schweizerische Stelle analog zum Informationsaustausch zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich.
(1) Il presente Accordo di esecuzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui, conformemente all’articolo 61 dell’Accordo, tutti gli Stati contraenti avranno notificato per scritto allo Stato depositario di aver espletato le procedure interne necessarie all’entrata in vigore dell’Accordo di esecuzione.
(2) Il presente Accordo di esecuzione perde la validità contemporaneamente con l’Accordo. Lo stesso vale in caso di disdetta dell’Accordo per lo Stato contraente che lo ha disdetto.
Fatto a Lussemburgo, il 10 settembre 2015, in tre originali in lingua tedesca.
Per la Confederazione Simonetta Sommaruga | Per il Governo della Johanna Mikl-Leitner | Per il Governo del Thomas Zwiefelhofer |
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.