1 Die Behörden der Vertragsstaaten können in ihrem Zuständigkeitsbereich auf der Grundlage und im Rahmen dieses Vertrages Vereinbarungen treffen, welche die verwaltungsmässige und technische Durchführung zum Ziel haben.
2 Die Vertragsstaaten können die praktischen Aspekte der Zusammenarbeit in einem rechtlich nicht verbindlichen Handbuch festlegen.
1 Le autorità degli Stati contraenti possono concludere nel loro settore di competenza accordi amministrativi e tecnici d’esecuzione del presente Accordo, sulla base e nel quadro del presente Accordo.
2 Gli Stati contraenti possono definire gli aspetti pratici della cooperazione in un manuale giuridicamente non vincolante.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.