1 Das Recht des Betroffenen, über die zu seiner Person bearbeiteten Daten Auskunft zu erhalten, richtet sich nach dem nationalen Recht des Vertragsstaates, in dem die Auskunft beantragt wird.
2 Vor der Entscheidung über eine Auskunftserteilung hat der Empfänger der übermittelnden Stelle die Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen.
1 Il diritto di una persona interessata di ricevere informazioni sul trattamento dei suoi dati personali è retto dal diritto nazionale dello Stato contraente in cui è presentata la domanda di informazioni.
2 Prima di decidere in merito al rilascio di informazioni, il destinatario deve concedere al servizio mittente l’opportunità di esprimere il proprio parere.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.