(1) Das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Polizeiwesen9 halten bei ihnen gespeicherte Daten, die der Suche nach Sachen dienen (Sachfahndung), zum Abruf im automatisierten Verfahren für die jeweils andere Zentralstelle bereit. Von anderen Polizeibehörden gestellte Anfragen sind an die jeweilige nationale Zentralstelle zur Weiterleitung zu übermitteln. Die Zentralstellen der Vertragsstaaten sind berechtigt, den übrigen Polizeibehörden im automatisierten Verfahren den Zugriff auf die erlangten Daten zu ermöglichen.
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(1) L’Ufficio federale anticrimine e l’Ufficio federale di polizia tengono a disposizione per l’altro servizio centrale i dati da loro memorizzati per la ricerca di oggetti, che possono essere consultati nella procedura informatizzata. Le richieste provenienti da altre autorità di polizia devono essere inoltrate al rispettivo servizio centrale nazionale per la trasmissione. I servizi centrali degli Stati contraenti hanno la facoltà di consentire alle altre autorità di polizia l’accesso, secondo la procedura informatizzata, ai dati ottenuti.
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8 Non ancora in vigore.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.