1. Jeder der beiden Staaten notifiziert dem andern den Abschluss der nach seiner Verfassung für das Inkrafttreten dieses Abkommens erforderlichen Verfahren.
2. Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats, der dem Zeitpunkt des Erhalts der letzten dieser Notifikationen folgt, in Kraft.
1. Ciascuno dei due Stati notifica all’altro il compimento delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultima di queste notificazioni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.