Internationales Recht 0.3 Strafrecht - Rechtshilfe 0.35 Rechtshilfe und Auslieferung
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione

0.353.915.4 Auslieferungsvertrag vom 21. November 1906 zwischen der Schweiz und der Argentinischen Republik

0.353.915.4 Trattato d'estradizione del 21 novembre 1906 fra la Svizzera e la Repubblica Argentina

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Art. XX

Die Kosten, welche auf dem Gebiete des ersuchten Staates durch die Festnahme, die Haft, die Bewachung und den Unterhalt der reklamierten Person sowie durch den Transport der in Artikel XIX des gegenwärtigen Vertrages erwähnten Gegenstände erwachsen, werden von der Regierung dieses Staates getragen.

Art. XIX

Gli oggetti provenienti da un crimine o da un delitto, che fossero stati trovati in possesso dell’individuo reclamato o che questi avesse nascosto e che fossero stati scoperti più tardi, gli utensili o gli istrumenti dei quali egli si fosse servito per commettere l’infrazione, come pure tutti gli altri oggetti di prova, saranno consegnati insieme con l’individuo reclamato.

Restano espressamente salvi i diritti che terze persone potessero avere sugli oggetti in questione, i quali dovranno esser loro rinviati senza spese a processo terminato.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.